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PRODOTTI AGROALIMENTARI ED UNIONE EUROPEA

di Virgilio Pronzati

L’articolo redatto dalle due avvocatesse è quanto mai attuale.  Con l’Expo di Milano, non c’è organo di stampa che non parli di alimentazione.  Un vortice d’immagini e informazioni di cui solo una parte può interessare e essere utile al consumatore medio.  L’Italia (come già scritto da chi ha redatto l’articolo) è il Paese con più prodotti agroalimentari tutelati dalla Comunità Europea. Si parla di tutela per salvaguardare questi prodotti, in quanto sul mercato ci sono spesso  quelli taroccati.  Una frode che penalizza per milioni di euro l’intero comparto agroalimentare italiano.

Cosa sono le DOP, le IGP e le STG ? Le risposte in quest’articolo.    

LE OP­PORTUNITÀ CHE DERIVANO DALL’IMPIEGO DELLE DENOM­INAZIONI GEOGRAFICHE

 L’Italia è uno dei Paesi europei con il maggior numero di prodotti agroali­mentari a denominazione di origine protetta (nel prosieguo anche DOP), a indicazione geografica protetta (nel prosieguo anche IGP) e a specialità tradizionali garantite (nel prosieguo anche STG) riconosciuti dall’Unione Europea (nel prosieguo anche UE). L’UE ha cominciato la politica co­munitaria in difesa dei suoi prodotti tipici di qualità nel 1992 con i Regol­amenti CEE 2081/92 e 2082/92 che hanno uniformato le preesistenti normative nazionali sviluppando marchi DOP, IGP e STG. Successi­vamente, sono stati emanati i Regol­amenti 510/2006 sulle DOP ed IGP e il 509/2006 sulle STG che hanno sostituito i precedenti, a loro volta poi abrogati e sostituiti dal recente Regolamento UE n. 1151/2012 (nel prosieguo anche Regolamento), al quale si affianca il sistema di denom­inazioni già previsto per i vini. Nello specifico:

Il marchio DOP è concesso ai prodot­ti agroalimentari le cui caratteris­tiche di qualità dipendono del tutto o in parte dall’ambiente geografico in cui sono prodotti.

L’ambiente unisce fattori naturali, come il clima e le ri­sorse, a fattori umani, come le tec­niche di produzione e trasformazione tipiche di un’area delimitata. Tutte le fasi produttive devono avvenire pro­prio in tale area;

Il marchio IGP viene attribuito ai prodotti agricoli e alimentari che posseggono qualità o caratteristiche determinate dall’origine geografica. Al fine di ottenere detto marchio, è sufficiente che almeno una delle fasi produttive avvenga in un’area geo­grafica determinata; per questo moti­vo, la procedura in questione è meno vincolante rispetto a quella richiesta per l’ottenimento del marchio DOP;

Il marchio STG riguarda invece i prodotti che rispettano una ricetta tradizionale tipica. E’ il metodo di produzione, e non la zona di origine, che contraddistingue il prodotto. Per utilizzare il marchio STG è suffici­ente rispettare il disciplinare e che il luogo di produzione e l´origine delle materie prime siano all´interno dell´Unione Europea.

Ad oggi, sono 271 i prodotti agroali­mentari italiani iscritti nel Regis­tro europeo delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite. Senza contare poi i prodotti per i quali è in corso la procedura di riconoscimento. Si pensi poi che, proprio la dieta mediterranea, è entrata a far parte del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco. In ogni caso, a prescindere dai for­mali riconoscimenti sopra detti, i prodotti agroalimentari italiani costi­tuiscono vere e proprie eccellenze sia a livello nazionale, che a livello europeo ed internazionale. In particolare, la Liguria offre una vasta gamma di prodotti di grande qualità le cui caratteristiche sono profondamente legate al territorio e alle tradizioni. Alcuni di essi hanno già ottenuto la certificazione dell’Unione Europea come prodotti DOP e IGP. Molti altri davvero la meriterebbero. Si ricorda che, sono prodotti DOP i seguenti:

Olio extravergine di oliva “Riviera Ligure”;

Basilico Genovese.

Sono prodotti IGP i seguenti:

Acciughe sotto sale del Mar Li­gure, il cui disciplinare di produzi­one è stato pubblicato sulla G.U. n. 219/2008;

Focaccia di Recco col formaggio, il cui disciplinare di produzione è stato pubblicato sulla G.U. n. 8/2015. Va segnalato poi che a inizio 2015, uno dei prodotti tipici liguri più fa­mosi nel mondo, ovvero il pesto genovese al mortaio, si è candi­dato ad entrare nel Patrimonio Cul­turale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco per essere, da una parte, patrimonio etno-antropologico tipico della Liguria e, dall’altra, per essere un cibo naturale di alta qualità e sa­lubrità, caratteristico di quella dieta mediterranea il cui valore è già stato riconosciuto dall’Unesco.

Una attenzione particolare va poi riservata al settore delle bevande spiritose, dei vini aromatizzati e dei prodotti vitivinicoli con riferimento ai quali la Liguria è famosa in tutto il mondo (si pensi, a titolo di esempio, ai seguenti vini liguri: Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà, Colli di Luni, Colline di Levanto, Golfo del Tigullio, Riviera Ligure di Ponente, Rossese di Dolceacqua, Ormeasco di Pornassio, Val Polcevera). La procedura per poter ottenere la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta è descritta nel Regolamento UE n. 1151/2012. Innanzitutto, è necessario presen­tare una domanda di registrazione da parte di una organizzazione (sotto forma di associazione, cooperativa, consorzio o altra forma giuridica) composta da produttori agricoli e/o trasformatori appartenenti alla filiera del prodotto e della quale possono far parte anche altre parti interessate (ad esempio commercianti) presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (nel prosieguo MiPAAF) e presso la struttura re­gionale competente (ad esempio la Camera di Commercio). Tale domanda deve contenere:

il nome e l’indirizzo del gruppo richiedente e delle autorità/organ­ismi, rispetto delle disposizioni che verificano le norme del disciplinare. 

Il Disciplinare di produzione del prodotto, che deve comprendere: il nome da proteggere, la descrizione del prodotto, la delimitazione della zona geografica e gli elementi che provano il legame tra essa e il prodot­to, la descrizione del metodo di ot­tenimento del prodotto e/o i metodi locali, il nome e l’indirizzo delle autorità/organismi che ne verificano il rispetto, qualsiasi regola specifi­ca che riguardi l’etichettatura del prodotto. Va sin da ora sottolineato che la costruzione del Disciplinare è una fase importantissima per gli op­eratori poiché esso regola l’accesso all’uso del nome geografico e ogni produttore del bene certificato dovrà attenersi alle indicazioni e/o prassi operative in esso descritte. A seguito della presentazione della domanda, il MiPAAF, acquisito il parere della Regione e della struttura regionale competente e verificata la rispondenza della domanda con i requisiti stabiliti dal Regolamento 1151/2012, se non vi sono diffor­mità, pubblica la proposta di Disci­plinare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualsiasi soggetto che abbia un in­teresse legittimo ha 30 giorni per presentare opposizione, dopo di che, il Ministero presenta la domanda alla Commissione Europea, la quale, una volta esaminata la conformità della richiesta al Regolamento, la pubblica sulla Gazzetta Ufficiale UE entro il termine di 6 mesi. Se entro 3 mesi dalla pubblicazi­one non vi è alcuna opposizione, il prodotto ottiene il riconoscimento e viene iscritto nel Registro delle de­nominazioni di origini protette e del­le indicazioni geografiche protette. Si precisa che possono essere iscritti in tale registro anche i nomi geogra­fici che riguardano prodotti di Paesi terzi i quali, ovviamente, dovranno rispettare i requisiti richiesti dal Regolamento, oltre che risultare pro­tetti nel Paese di origine (il primo prodotto alimentare extraeuropeo ad iscriversi nel registro europeo è stato il Caffè di Colombia IGP, nel 2007).

A tal proposito, la Cina ha siglato da alcuni anni un accordo con l’Unione Europea che prevede per i firmatari il reciproco riconoscimento di una decina di rispettivi prodotti a denom­inazione protetta all’interno del pro­prio territorio, proteggendoli quindi da eventuali tentativi di usurpazione  o di imitazione del marchio (ad es­empio, i prodotti cinesi riconosciuti come DOP e IGP dall’UE sono: Jinx­iang Da Suan Igp (aglio); Guanxi Mi You Dop (agrume); Lixian Ma Shan Yao Igp (tubero detto igname); Longjing cha Dop (thé); Shaanxi ping guo Dop (mela); Longkou Fen Si Igp (vermicelli); Zhenjiang Xiang Cu (aceto); Yancheng Long Xia (gambero); Pinggu Da Tao (pesca)). Si tratta quindi di uno scenario posi­tivo, poiché grazie a questo mutuo riconoscimento tra l’UE e la Cina è possibile proteggere i prodotti euro­pei DOP e IGP nell’ambito di questo importante mercato di sbocco che si sta aprendo alle esportazioni comu­nitarie (per quanto riguarda l’Italia, ad esempio, sta crescendo in modo esponenziale l’esportazione di vini e spumanti). 

Tornando al Regolamento, ai sensi dell’art. 13, i nomi registrati sono protetti contro:

qualsiasi impiego commerciale di­retto o indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nel caso in cui tali prodotti siano com­parabili a quelli registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome pro­tetto; qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione;

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole che riguardi la prove­nienza, l’origine, la natura o le qual­ità essenziali del prodotto usata sulla confezione o l’imballaggio, nelle pubblicità o sui documenti relativi al prodotto che potrebbe così indurre in errore sulla sua origine;

qualsiasi altra pratica che possa in­durre in errore il consumatore.

Ad oggi, infatti, sul mercato si ris­contra nel settore dell’offerta una vastissima concorrenza tra i produt­tori ed è sempre più difficile per il consumatore differenziare un prodotto dall’altro. In tale contesto, per i produttori è importante far per­cepire ai consumatori che il proprio prodotto tipico è diverso dagli altri in virtù delle caratteristiche legate alla sua origine e far sì che gli stessi possano identificarli in modo cor­retto sul mercato. Allo stesso tempo, i consumatori, che sono soprattutto alla ricerca di prodotti di qualità (qualità che è valutata sulla base della provenienza e dell’origine del prodotto stesso), sono garantiti. Per questo motivo l’Unione Europea ha voluto mettere a disposizione dei produttori le denominazioni geo­grafiche, affinchè esse siano usate come strumento di differenziazione favorendo non solo una concorrenza leale e un maggior sviluppo delle produzioni regionali ma, come già sottolineato, permettendo ai produt­tori di tutelarsi anche da eventuali abusi o imitazioni. 

Con un conseg­uente beneficio per i consumatori. Ulteriori obiettivi specifici, oltre a quelli indicati dall’art. 13 sopra ri­portato, sono poi quelli di garan­tire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e le caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di pro­duzione, oltre a garantire il rispetto uniforme nell’intera Unione Europea dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi dei prodotti regis­trati con tali denominazioni. Un esempio pratico della tutela of­ferta dalle denominazioni e indica­zioni geografiche protette risale al febbraio 2014 e riguarda un caso di abuso del nome protetto “Olio extra vergine d’oliva Toscano IGP”. Nei famosi magazzini “Harrods” di Londra e sul loro sito web, infatti, veniva venduto un olio, imbottigliato nel Regno Unito e marchiato Har­rods, il quale faceva palesi riferimen­ti sulla propria etichetta all’olio extra vergine d’oliva Toscano IGP, inserito nel Registro delle denominazioni di origini protette e delle indicazioni geografiche protette.

Per tale motivo, è stato possibile sospendere immedi­atamente la commercializzazione di questo prodotto tramite l’attuazione della clausola ex officio (clausola introdotta nel 2012 dal Parlamento europeo all’interno del “pacchetto qualità” per tutelare i prodotti certi­ficati “da usurpazioni, imitazioni ed evocazioni”) che regola la collab­orazione internazionale in materia di frodi alimentari e contraffazioni. In base a tale clausola, tutti gli Stati membri sono tenuti a contrastare eventuali contraffazioni di prodotti tutelati anche se provenienti da un altro Paese. In questo caso, la pro­cedura è stata infatti attivata dal De­partment for Environment Food & Rural Affairs del Regno Unito a se­guito della richiesta dell’Ispettorato repressione frodi del Ministero delle Politiche agricole italiano. In conclusione, i marchi DOP, IGP e STG, da una parte, difendono e valorizzano le produzioni di qualità, scoraggiando pratiche dannose per il settore agroalimentare che è uno dei settori strategici per l’economia comunitaria; dall’altra, costituis­cono una garanzia nei confronti dei consumatori, poiché garantiscono un’informazione affidabile per quan­to riguarda l’origine geografica dei prodotti e dei loro processi produttivi così che questi possano fare scelte d’acquisto più consapevoli.

 

Nella foto - da sinistra: Manuela Giacomini e Laura Castagnola

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Virgilio Pronzati, giornalista specializzato in enogastronomia e già docente della stessa materia in diversi Istituti Professionali di Stato...

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